Titolo VI

Art. 439

Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dall', commi 1 e 3 del codice, è richiesta allorchè le grotte, gallerie e cavità sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa è, inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavità sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi. 2. L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dall', comma 2 del codice, è richiesta allorchè trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione. 3. Il parere del Comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui all', comma 4 del codice è espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole. 4. Se le esigenze della Difesa lo consentono, il Comandante territoriale, ogni tre anni, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nel comma 7 dell' del codice, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al comma 1 dell' del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-439

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