Titolo VI
Art. 440
Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini del parere previsto dall' del codice, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1.000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacità totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm².
2. Non è richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate dall' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-440