Titolo VI

Art. 445

Accertamento delle violazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale dell'amministrazione militare, a conoscenza di presunte violazioni al titolo VI del libro II del codice o ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale. 2. L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, se possibile, devono contestare immediatamente la violazione. 3. Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento. 4. Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze. 5. Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio. 6. Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia. 7. L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2. 8. Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al comma 10. 9. L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario. 10. Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-445

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo