Art. 442 · Contenuto formale delle autorizzazioni
Titolo VI

Art. 442

985 / 1156

Contenuto formale delle autorizzazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali. 2. Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono. 3. Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-442