Capo II

Art. 8

Incompatibilità

In vigore dal 9 apr 2004
1. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario: a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti; c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-8

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