Capo II

Art. 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

In vigore dal 9 apr 2004
1. Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante. 2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-10

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