Capo II
Art. 7
Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.
In vigore dal 9 apr 2004
1. Fermo restando quanto disposto dell', i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando quanto disposto dell', i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli , comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-7