Capo I

Art. 3

Qualifiche

In vigore dal 9 apr 2004
1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti: a) funzionario tecnico antincendi volontario; b) capo reparto volontario; c) capo squadra volontario; d) vigile volontario. 2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso. 3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-3

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