Capo I
Art. 4
Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali
In vigore dal 9 apr 2004
1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all', comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all', comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi è determinato come segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-4