Capo II

Art. 9

Corsi di formazione del personale volontario

In vigore dal 9 apr 2004
1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all', comma 3, nonché i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. E 'facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all' con diversa qualifica. 2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno. 3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio. 4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-9

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