Capo II
Art. 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
In vigore dal 9 apr 2004
1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-11