Capo II

Art. 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

In vigore dal 9 apr 2004
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate; d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni; e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza; f) godimento dei diritti politici; g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita. 3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli del presente regolamento. 5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-6

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