Capo II

Art. 5

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

In vigore dal 9 apr 2004
1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all' e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti; c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate; e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta; f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; g) godimento dei diritti politici; h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e). 3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalità e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non è considerato richiamo in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-5

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