Capo III
Art. 12
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.
In vigore dal 9 apr 2004
1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all', comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-12