Capo III
Art. 17
Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento
In vigore dal 9 apr 2004
1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-17