Capo IV

Art. 19

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

In vigore dal 9 apr 2004
1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purchè tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni. 2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-19

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