Capo IV
Art. 21
Ordinamento gerarchico del personale volontario
In vigore dal 9 apr 2004
1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-21