Capo IV

Art. 22

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

In vigore dal 9 apr 2004
1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli . 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-22

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