Capo IV

Art. 20

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

In vigore dal 9 apr 2004
1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per: a) decesso; b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza; c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall', comma 3; d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469; e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'; f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521; g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni; h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-20

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