Capo IV
Art. 20
20 / 28Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
In vigore dal 9 apr 2004
1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall', comma 3;
d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all';
f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;
h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76#art-20