Art. 10
Disciplina dei beni d'uso
In vigore dal 13 set 2003
1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-10