Art. 6

Variazioni al bilancio annuale di previsione

In vigore dal 10 dic 2014
1. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza. 2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-6

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