Art. 14

Attività contrattuale

In vigore dal 10 dic 2014
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia. 2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate secondo il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 3. I contratti sono stipulati dal soprintendente e approvati dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-14

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