Art. 12
Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa
In vigore dal 10 dic 2014
1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Si applicano le disposizioni di cui all' della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La banca tesoriere o cassiere della soprintendenza è incaricata:
a) di riscuotere le entrate;
b) di pagare le spese stanziate in bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-12