Art. 15
Norme finali
In vigore dal 10 dic 2014
Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-15