Art. 13

Anticipazioni in contanti

In vigore dal 10 dic 2014
1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 delibera l'assegnazione al soprintendente o ad un suo delegato di un fondo cassa. 2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione. 3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-13

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Anticipazioni in contanti (Art. 13 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.) — Testo vigente | Portale Normativo