Art. 11
consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
In vigore dal 10 dic 2014
consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
1. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza speciale od autonoma si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.
2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-11