Art. 7

Scritture contabili

In vigore dal 13 set 2003
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'. 3. Il sistema di scritture della soprintendenza si compone dei seguenti registri: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le riversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. 4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal soprintendente o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-7

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