Art. 5

Fondi di riserva

In vigore dal 10 dic 2014
1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. 2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-5

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Fondi di riserva (Art. 5 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.) — Testo vigente | Portale Normativo