Art. 9
R e s i d u i
In vigore dal 10 dic 2014
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere o da versare.
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.
7. Ai fini della perenzione amministrativa si applica la disciplina dettata per le spese iscritte nel bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-29;240#art-9