Art. 7

Richieste di informazioni e documenti

In vigore dal 12 lug 2001
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell', comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalità di cui all'. Dette richieste indicano: a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti; b) la finalità della richiesta; c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle; d) le modalità di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste; e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 2. I documenti, dei quali è richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa. 3. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente è redatto processo verbale, con le modalità di cui all'. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito. 4. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-7

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