Art. 11
Comunicazioni
In vigore dal 12 lug 2001
1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano, con rilascio di ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alla trasmissione di documenti da parte dell'Autorità, nonché alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento.
3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi soggetti indicato; all'esercente del servizio, la comunicazione è effettuata nell'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri.
4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione è effettuata, se possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-11