Art. 10
Audizioni
In vigore dal 12 lug 2001
1. Il responsabile del procedimento può disporre audizioni di chi è intervenuto nel procedimento o può intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.
2. All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorità a ciò incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.
3. Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.
4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.
5. I soggetti che intendono chiedere di essere sentiti nell'audizione finale, di cui al comma 3, lettera c), dell', devono farne domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi.
6. Delle audizioni è redatto processo verbale a norma dell' e può essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-10