Art. 6

Attività istruttorie

In vigore dal 12 lug 2001
1. A norma del comma 22 dell' della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. 2. Alle attività istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorità. 3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorità a norma dell', comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-6

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