Art. 3

Impulso al procedimento

In vigore dal 12 lug 2001
1. L'Autorità esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge. 2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facoltà di cui all', comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorità, dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo è effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorità decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto può essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorità nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili. 3. Gli atti di cui al comma 2 sono redatti in conformità ai modelli approvati dall'Autorità e contengono almeno i seguenti elementi: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante; b) indicazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all', lettera j), quando l'istante è un'associazione; c) indicazione dell'esercente e del contratto cui l'atto si riferisce; d) descrizione dell'irregolarità lamentata con gli eventuali elementi di prova; e) ragione che eventualmente giustifica la presentazione all'Autorità contestualmente alla presentazione all'esercente. 4. All'atto di cui al comma 2 è allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresì, l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarità e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa. 5. L'Autorità, qualora lo ritenga utile, può invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni è redatto verbale. 6. Quando l'atto di cui al comma 2 è irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento. 7. Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorità, ovvero se non è rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima è data comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-3

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