Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 lug 2001
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-2

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