Art. 5
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 12 lug 2001
1. Possono partecipare al procedimento:
a) i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.
2. I soggetti di cui al comma 1, se non già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facoltà è esercitata con la presentazione all'Autorità, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
b) procedimento nel quale si intende intervenire;
c) interesse a base dell'intervento.
3. I soggetti che partecipano al procedimento possono:
a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;
b) accedere ai documenti inerenti il procedimento;
c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-5