Art. 5

Partecipazione al procedimento

In vigore dal 12 lug 2001
1. Possono partecipare al procedimento: a) i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo. 2. I soggetti di cui al comma 1, se non già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facoltà è esercitata con la presentazione all'Autorità, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente; b) procedimento nel quale si intende intervenire; c) interesse a base dell'intervento. 3. I soggetti che partecipano al procedimento possono: a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; b) accedere ai documenti inerenti il procedimento; c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-5

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