Art. 9
Perizie e consulenze
In vigore dal 12 lug 2001
1. Il Collegio può disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualità dei servizi resi all'utenza.
2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonché i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all', comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che può assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-9