Art. 12
Verbalizzazioni
In vigore dal 12 lug 2001
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute e le dichiarazioni espresse nel corso delle medesime da parte di chi vi assiste. Il verbale è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-12