Art. 13

Segreto d'ufficio

In vigore dal 12 lug 2001
1. A norma dell', comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 2. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorità, o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-13

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