Art. 15

Pareri e proposte dell'Autorità

In vigore dal 12 lug 2001
1. I pareri dell'Autorità, nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, sono resi sulla base degli elementi forniti dal richiedente oppure, ove necessario, sulla base degli elementi acquisiti con gli atti istruttori previsti dal presente regolamento. In quest'ultimo caso si applicano le norme del regolamento specificamente riguardanti l'atto istruttorio compiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo