Art. 4
Avvio del procedimento
In vigore dal 12 lug 2001
1. Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all', gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.
2. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell', il termine di conclusione del procedimento.
3. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all', contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento.
4. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dall'Autorità con proprio regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244#art-4