Art. 9
Commissione elettorale
In vigore dal 15 dic 1999
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all', comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'. La commissione è presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario.
2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-9