Art. 14

Norma transitoria

In vigore dal 15 dic 1999
1. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all', comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto concernenti l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo sono riferite, rispettivamente, agli astronomi straordinari, ordinari, associati e ricercatori degli osservatori astronomici e astrofisici e ai geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e quello in servizio presso i seguenti Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo, Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano. 2. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all', comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto relative alla organizzazione e all'espletamento delle operazioni elettorali sono riferite agli osservatori astronomici e astrofisici, all'Osservatorio vesuviano, all'ING e al CNR. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-14

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