Art. 4

Ordinanza elettorale

In vigore dal 15 dic 1999
1. Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli e le modalità di svolgimento delle relative operazioni. 2. In sede di prima elezione l'ordinanza è adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-4

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