Art. 2
Elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori universitari
In vigore dal 15 dic 1999
Elezione dei rappresentanti dei professori
e ricercatori universitari
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori universitari, l'elettorato attivo e passivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il predetto personale inquadrato nei settori scientificodisciplinari afferenti alle aree di riferimento di cui al comma 1 dell', secondo la allegata tabella di corrispondenza n. 1. In relazione alle modifiche dei settori scientificodisciplinari di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato: "Ministro", sentito il CUN. Ai fini dell'elezione valgono le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste della normativa vigente per l'elezione alle cariche accademiche.
2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale, che elegge 5 rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
3. Ai fini della proclazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti i tre professori ordinari, il professore associato e il ricercatore che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti in ciascuna categoria prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-2