Art. 5
Formazione elenchi e presentazione candidature
In vigore dal 15 dic 1999
1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e gli elenchi del personale di cui all', comma 2, lettera b), distinti per ciascuna area scientifica e li invia rispettivamente alle università, agli enti di ricerca e agli istituti dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all', comma 1, per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi sono resi pubblici mediante affissione presso le sedi, anche decentrate, delle predette istituzioni ovvero in apposito sito consultabile liberamente per via telematica. Entro i successivi dieci giorni il personale universitario, il personale di ricerca e i ricercatori degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali possono presentare opposizione rispettivamente al rettore e al presidente dell'ente di appartenenza ovvero al Ministro per i beni e le attività culturli. Le predette autorità decisono in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale, è sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore allo 0,5 per cento del corpo elettorale degli universitari e al 2 per cento del corpo elettorale del personale di ricerca degli enti di ricerca e del personale che svolge attività di ricerca negli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali, determinati in sede di ordinanza di cui all'. La dichiarazione di candidatura deve pervenire, entro il termine suindicato, alla commissione ettorale, di cui all', per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. La commissione verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità in relazione alla titolarità dell'elettorato attivo e passivo di cui agli e predispone gli elenchi definitivi dei candidati, che trasmette alle singole sedi perché ne curino la pubblicità, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-5