Art. 6

Seggi elettorali

In vigore dal 15 dic 1999
1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore, presso ciascuna sede universitaria, con decreto del presidente dell'ente presso ciascuna istituzione di ricerca e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali presso gli istituti individuati con il decreto di cui all', comma 1, distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari e per l'elezione dei rappresentanti del personale di ricerca e dei ricercatori degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al Consiglio afferente all'area delle scienze umanistiche e beni culturali. Il numero dei seggi è definito in rapporto al numero degli elettori. I seggi sono costituiti da un presidente e tre scrutatori nominati, fra gli elettori del seggio, dal rettore dell'università, dal presidente dell'ente di ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'ufficio elettorale è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno due componenti e del segretario. In caso di rinuncia di uno dei componenti nel corso delle operazioni, si provvede alla sostituzione. 2. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine e un numero di urne pari al numero dei collegi elettorali, per raccogliere le schede votate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-6

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