Art. 10

Operazione di spoglio

In vigore dal 15 dic 1999
1. Le operazioni di spoglio sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione. 2. La commissione, constatata 1'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando. 3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali. 4. Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli . 5. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-10

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