Art. 12

Nomina dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia

In vigore dal 15 dic 1999
Nomina dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia 1. I componenti eletti dei CSN e i componenti dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, designati ai sensi dell', sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 2. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio. 3. Per la sostituzione dei membri eletti sono nominati coloro che seguono nelle graduatorie redatte ai sensi dell' e per la sostituzione dei membri designati si seguono le procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-12

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